Art. 6.
(Controlli).

      1. Gli istituti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'ENAC e al Ministero dell'interno una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale.

 

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